Art. 8

LEGGE 13 giugno 1952, n. 692

In vigore dal 19 lug 1952
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su desigrazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, sar anno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
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