Art. 11

LEGGE 13 giugno 1952, n. 692

In vigore dal 19 lug 1952
Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Messina, da approvare con decreto Presidenziale su proposta dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio. La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un decennio e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di economia e commercio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà; inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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