Art. 11 · LEGGE 13 giugno 1952, n. 692

Art. 11

LEGGE 13 giugno 1952, n. 692

In vigore dal 19 lug 1952
Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Messina, da approvare con decreto Presidenziale su proposta dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio. La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un decennio e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di economia e commercio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà; inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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