Art. 7
LEGGE 13 giugno 1952, n. 692
In vigore dal 19 lug 1952
A decorrere dall'anno accademico 1951-52 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Università di Messina sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.
Alla spesa sopraindicata, che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000 di cui all' della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' del decreto legislativo 14 febbraio 1917, n. 27.
L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo n. 275, compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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