Art. 5

LEGGE 13 giugno 1952, n. 692

In vigore dal 19 lug 1952
Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facoltà di economia e commercio della Università di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, è riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Università.
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