Art. 10
LEGGE 13 giugno 1952, n. 692
In vigore dal 19 lug 1952
Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, s'intende integrato all' con l'aggiunta della Facoltà di economia e commercio, all' con l'aggiunta delle seguenti parole: «Facoltà di economia e commercio 5» e all', ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: «g) Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 5».
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