Art. 7

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 30 apr 1952
I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo , ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all', nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui è inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
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