Art. 1

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 30 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo