Art. 1
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 30 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
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