Art. 4

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 2 apr 1987
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta la indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo , una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 . Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti. La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10° della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato. Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.
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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218 (Art. 4 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) — Testo vigente | Portale Normativo