Art. 10
LEGGE 4 aprile 1952, n. 218
In vigore dal 26 set 1962
Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni.
L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:
a) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni
di invalidità............................. L. 60.000 (3)
b) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta inferiore ai 65 anni............... " 42.000 (3)
c) pensioni ai superstiti............. " 42.000 (3)
Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.
I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.
Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito
.
Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.
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