Art. 5
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102
In vigore dal 13 mar 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto del 1 gennaio 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1952
EINAUDI
PICCIONI - CAMPILLI - PELLA - PACCIARDI -
CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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