Art. 1
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102
In vigore dal 13 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.
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