Art. 3

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102

In vigore dal 13 mar 1952
L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo . Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso. Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-02-23;102#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo