Art. 3
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102
In vigore dal 13 mar 1952
L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo .
Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso.
Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-23;102#art-3