Art. 2
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102
In vigore dal 13 mar 1952
Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato previsto all' del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, può autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista nel predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacità di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilità o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.
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