Art. 4

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102

In vigore dal 13 mag 1955
La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall' del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente: Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente ; il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri; due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri; due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro; due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri; un rappresentante delle imprese armatoriali, membro. I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
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