Art. 4
LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102
In vigore dal 13 mag 1955
La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall' del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, è modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente:
Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente
;
il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;
due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri;
due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;
due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri;
un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.
I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
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