Art. 4

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

In vigore dal 20 gen 1952
A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1515#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo