Art. 7
LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515
In vigore dal 20 gen 1952
Ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell', è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-12-18;1515#art-7