Art. 7

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

In vigore dal 20 gen 1952
Ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell', è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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