Art. 1
LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515
In vigore dal 20 gen 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.
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