Art. 6
LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515
In vigore dal 20 gen 1952
Le persone indicate nell', che, nel periodo di cui al primo comma dell', abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritte nell'albo dei procuratori, semprechè siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.
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