Art. 4
LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515
In vigore dal 20 gen 1952
A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.
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