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Art. XIX

Piani di colonizzazione

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XIX Piani di colonizzazione Le informazioni fondamentali per il reclutamento e la selezione degli emigranti destinati a nuclei coloniali saranno ricavate dai piani preventivamente approvati dalle Autorità brasiliane e sottoposti all'accettazione delle Autorità italiane in Brasile. Da tali piani risulteranno, oltre alle informazioni tecniche inerenti agli aspetti economici, gli appoggi prestati ai coloni e i dati relativi alle condizioni di costruzione degli alloggi, di finanziamento delle spese relative e di partecipazione o meno del colono alla costruzione col proprio lavoro, ecc. Fin quando un nucleo coloniale non sia emancipato, dovrà ricevere assistenza tecnico-professionale, medica, ospedaliera, educativa e sociale, nella forma prevista dalla legislazione brasiliana. Paragrafo unico. - Un nucleo coloniale è emancipato quando i coloni abbiano conseguito l'autonomia economica, e il riconoscimento di questa mediante decreto abbia, prodotto la incorporazione della comunità nella vita municipale brasiliana.
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