Accordo
Art. XXII
Rimesse degli emigranti
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XXII
Rimesse degli emigranti
Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e
la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.
Il trasferimento di cui sopra si applica agli emigranti italiani
stabilitisi in Brasile dal 1945.
Il titolo che abiliterà gli interessati ad effettuare rimesse
sarà costituito dalla qualità di lavoratore retribuito, di colono, di impiegato, oppure di artigiano che lavori per conto proprio.
Storico versioni
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