Accordo

Art. XXII

Rimesse degli emigranti

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XXII Rimesse degli emigranti Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile. Il trasferimento di cui sopra si applica agli emigranti italiani stabilitisi in Brasile dal 1945. Il titolo che abiliterà gli interessati ad effettuare rimesse sarà costituito dalla qualità di lavoratore retribuito, di colono, di impiegato, oppure di artigiano che lavori per conto proprio.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xxii

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Rimesse degli emigranti (Art. XXII Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.) — Testo vigente | Portale Normativo