Accordo

Art. XX

Tecnici agrari, industriali e sanitari

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XX Tecnici agrari, industriali e sanitari Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto più è efficace quanto più risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro più ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xx

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