Accordo
Art. XIV
Spese di avviamento in Brasile
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XIV
Spese di avviamento in Brasile
Il Brasile sopporterà le spese di mantenimento e assistenza
nonché di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante, salvo accordo diverso attuato mediante scambio di note.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xiv