Art. XIV · Spese di avviamento in Brasile
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Art. XIV

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Spese di avviamento in Brasile

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XIV Spese di avviamento in Brasile Il Brasile sopporterà le spese di mantenimento e assistenza nonché di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante, salvo accordo diverso attuato mediante scambio di note.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xiv