Accordo

Art. XII

Spese in Italia

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XII Spese in Italia Salvo casi speciali di diversa combinazione concordata mediante scambio di note, tutte le spese di trasporto e mantenimento dei candidati all'emigrazione "dirigida", occorse in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano. Per evitare spese superflue, saranno concordate, conformemente a quanto previsto nell'articolo precedente, non solo le località ma anche le date relative all'afflusso degli emigranti e la durata della sosta nei posti di selezione definitiva e nei centri di raccolta per l'imbarco. Paragrafo uno. - Resta inteso che qualunque spesa derivante dalla inosservanza del programma concordato sarà indennizzata dalla Parte responsabile, tranne i casi di dimostrata forza maggiore. Paragrafo due. - Quando si tratti di nave appositamente noleggiata dal Governo brasiliano per una leva di emigrazione "dirigida", il Governo italiano sarà responsabile delle spese connesse con la immobilizzazione della nave nel porto, se ciò dipende da inesecuzione della parte di sua competenza del programma di afflusso degli emigranti nel centro di raccolta per lo imbarco, nei termini e secondo il ritmo concordati. Le spese saranno computate per ogni giorno di ritardo. La maggiore spesa derivante da spostamenti nella prevista partenza della nave, non preavvertiti almeno dieci giorni prima della data fissata, sono a carico della parte brasiliana.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xii

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