Accordo

Art. VIII

Addetti di immigrazione e colonizzazione Commissioni consultive miste

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo VIII Addetti di immigrazione e colonizzazione Commissioni consultive miste Per l'esecuzione di questo Accordo le Alte Parti Contraenti si varranno particolarmente della collaborazione: - in Italia di uno o più addetti brasiliani di immigrazione e colonizzazione, ivi accreditati secondo le necessità, presso la Rappresentanza Diplomatica del Brasile; - in Brasile di uno o più addetti italiani di emigrazione e colonizzazione, ivi accreditati, presso la Rappresentanza Diplomatica d'Italia. Paragrafo uno. - Potranno esservi un addetto di immigrazione e un altro di colonizzazione, oppure uno solo per ambedue i settori, come pure un numero variabile di addetti aggiunti, secondo le necessità, oltre ai medici del Servizio brasiliano di Sanità dei Porti, per la selezione dal punto di vista sanitario, di cui tratta l'art. XI. Paragrafo due. - Al fine di facilitare la reciproca e intima collaborazione che costituisce la base del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti promuoveranno la costituzione di Commissioni Consultive Miste, una in ciascuno dei due Paesi, composte dagli Addetti di Immigrazione e Colonizzazione e da altri elementi, tra i quali vi sarà per lo meno in Italia un rappresentante della Direzione Generale dell'Emigrazione e in Brasile un rappresentante del Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-viii

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