Accordo

Art. IV

Assistenza all'emigrazione individuale

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo IV Assistenza all'emigrazione individuale Allo scopo di favorire l'emigrazione individuale, le Alte Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi paesi: a) le informazioni e l'orientamento più convenienti per l'emigrante; b) le possibili facilitazioni in modo da favorire correnti di emigrazione spontanea, quando questa sia in relazione con programmi concreti di emigrazione e specialmente con quelli riferentisi alla colonizzazione, sia concedendo visti gratuiti, gratuità o finanziamento del trasporto, o altri benefici previsti in questo accordo per l'emigrazione "dirigida"; c) le opportune facilitazioni per la costituzione e l'attività di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani, in parti eguali, residenti in Brasile, e che si propongano lo scopo di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di incrementare le offerte di lavoro. Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle Autorità brasiliane in conformità alle leggi vigenti. Esse avranno facoltà di rappresentare alle competenti autorità amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.
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