Accordo
Art. VI
Regime dell'emigrazione in generale
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo VI
Regime dell'emigrazione in generale
All'emigrazione prevista negli articoli precedenti si applicano le norme degli articoli XV a XX e XXII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-vi