Accordo

Art. III

Emigrazione individuale

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo III Emigrazione individuale Desiderose di sviluppare al massimo l'emigrazione individuale che, nella sua accezione più ampia, si attua per libera iniziativa e a spese dell'emigrante, le Alte Parti Contraenti concordano che tale emigrazione si svolga alle seguenti condizioni: a) Il Governo brasiliano, osservate le disposizioni relative alla immigrazione individuale, concederà il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile: 1° per raggiungere propri parenti in base ad un atto di chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica; 2° per svolgere, in conformità delle leggi brasiliane, una attività di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile. b) Il Governo italiano faciliterà la documentazione normale, e autorizzerà l'espatrio dell'emigrante, esigendo a tal fine che l'atto di chiamata o l'offerta di lavoro sia vistata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in Brasile, per accertare la serietà e la idoneità del richiedente, nonché la accettabilità delle condizioni di lavoro offerte. Paragrafo unico. - Per le categorie di emigranti alle quali il Governo brasiliano concede il visto permanente gratuito, il Governo italiano assicurerà la gratuità dell'atto di chiamata o dell'offerta di lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-iii

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