Accordo
Art. XIX
19 / 24Piani di colonizzazione
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XIX
Piani di colonizzazione
Le informazioni fondamentali per il reclutamento e la selezione
degli emigranti destinati a nuclei coloniali saranno ricavate dai piani preventivamente approvati dalle Autorità brasiliane e sottoposti all'accettazione delle Autorità italiane in Brasile.
Da tali piani risulteranno, oltre alle informazioni tecniche
inerenti agli aspetti economici, gli appoggi prestati ai coloni e i dati relativi alle condizioni di costruzione degli alloggi, di finanziamento delle spese relative e di partecipazione o meno del colono alla costruzione col proprio lavoro, ecc.
Fin quando un nucleo coloniale non sia emancipato, dovrà ricevere assistenza tecnico-professionale, medica, ospedaliera, educativa e sociale, nella forma prevista dalla legislazione brasiliana.
Paragrafo unico. - Un nucleo coloniale è emancipato quando i
coloni abbiano conseguito l'autonomia economica, e il riconoscimento di questa mediante decreto abbia, prodotto la incorporazione della comunità nella vita municipale brasiliana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xix