Art. 7
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208
In vigore dal 12 dic 1951
Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente art. 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute con le modalità stabilite con il precedente , alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente .
Detta, quota percentuale potrà, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attività svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente art. 1.
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