Art. 2

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

In vigore dal 12 dic 1951
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'art. 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso. La concessione delle anticipazioni avrà luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.
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