Art. 6

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208

In vigore dal 12 dic 1951
L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni. L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualità posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione, di cui al precedente . Dette annualità saranno versate dagli Istituti - previa detrazione della quoti ad essi spettante - al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'istituto della corrispondente annualità da parte del mutuatario. Oltre al pagamento delle anzidette annualità e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo.
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