Art. 4
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208
In vigore dal 12 dic 1951
L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti a norma del precedente , sarà versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Ciascun Istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avrà stipulato contratti di mutuo.
Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizzerà, con modalità da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente , il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208#art-4