Art. 8
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1208
In vigore dal 12 dic 1951
Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.
La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.
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