Art. 1
In vigore dal 25 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione:
L' e abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-05-21;498#art-1