Art. 4
In vigore dal 25 lug 1951
Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - PICCIONI - TOGNI - PETRILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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