Art. 4

In vigore dal 25 lug 1951
Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - PICCIONI - TOGNI - PETRILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-05-21;498#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo