Art. 2
In vigore dal 25 lug 1951
A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.
Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle compagnie e gruppi portuali.
Storico versioni
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