Art. 3
In vigore dal 25 lug 1951
All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:
"Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonché lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno".
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