Art. 3

In vigore dal 25 lug 1951
All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma: "Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonché lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno".
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Art. 3 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 — Testo vigente | Portale Normativo