Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 12 agosto 1947, n. 869, è ratificato con la seguente modificazione: L' e abrogato.
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