Art. 3

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 28

In vigore dal 1 ago 1974
: Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.
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