Art. 7

In vigore dal 17 feb 1951
Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie, Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;28#art-7

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