Art. 2

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 28

In vigore dal 17 feb 1951
Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 28 (Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma) — Testo vigente | Portale Normativo