Art. 5
In vigore dal 17 feb 1951
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.
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