Art. 2 · LEGGE 4 gennaio 1951, n. 28

Art. 2

2 / 7

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 28

In vigore dal 17 feb 1951
Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;28#art-2