Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 ago 1974
: Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia con seguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 23 luglio 1974, n. 240 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1974 n. 201) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma"."

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Pro

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;28#art-3