Art. 6

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27

In vigore dal 17 feb 1951
Contrabbando aggravato. Nelle ipotesi previste dall'art. 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi 15, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli. La pena della reclusione è da tre mesi a quattro anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi 15 oltre la multa.
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