Art. 1
LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27
In vigore dal 22 gen 1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco.
Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:
1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1975, N.724
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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