Art. 5
LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27
In vigore dal 30 gen 1971
Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.
Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.
Questi sono commisurati:
1) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
2)
NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3
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Storico versioni
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